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Statuto

Allegato A

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUG Trieste

STATUTO

Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata.

a) E' costituita in Trieste l'Associazione Culturale denominata
"Linux Users Group Trieste" siglabile negli Atti "LUG Trieste"
con sede legale in via Brunelleschi 4, 34100 - Trieste.

b) L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere
decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà
formale variazione del presente statuto.

c) La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa
potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria
e con la maggioranza prevista all'art 9.

Art. 2 Scopi e finalità.

a) L'Associazione si prefigge:

nota l'importanza dell'informatica nel mondo moderno ed ispirandosi
alla cultura scientifica del libero scambio del sapere per
il progresso comune, di diffondere l'utilizzo e promuovere
lo sviluppo del software libero, in particolare del sistema
operativo GNU/Linux.

b) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso
e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività:

l'organizzazione e la gestione di manifestazioni a carattere
tecnico e scientifico, di seminari e corsi di
promozione del libero pensiero informatico, la preparazione
e diffusione, mediante appropriati mezzi cartacei e multimediali,
di materiale informativo e didattico.

c) L'attività svolte dagli Aderenti a nome della Associazione
non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali
diretti beneficiari.

Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione,
previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti,
le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 Natura.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue
fini di lucro.

Art. 4 Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale.

a) Il Patrimonio è costituito da:

beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà
della Associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio;

da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla
Associazione.

b) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:

Quote associative e contributi degli aderenti;

Contributi di privati;

Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche
finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate
attività o progetti;

Donazioni e lasciti testamentari;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c) L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine
rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige
il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea
dei soci entro il mese di Aprile.

Art. 5 Membri dell'Associazione.

a) Il numero degli aderenti è illimitato.

b) Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto
Costitutivo dell'Associazione.

c) Possono far parte dell'Associazione oltre ai Soci Fondatori,
tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto
e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

d) Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che,
avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi
dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione,
la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti.

a) L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo,
è subordinata alla presentazione di apposita domanda da
parte degli interessati.

b) Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi
aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno
versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente
dall'Assemblea in seduta ordinaria.

c) Dalla qualità di Socio si decade:

per recesso;

per esclusione conseguente a comportamento contrastante
con gli scopi dell'Associazione ed ai principi espressi
nello Statuto;

per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota
annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto;

d) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei
soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso,
prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono
essergli contestati per iscritto
gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà
di replica.

e) Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in
forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello
scadere dell'anno sociale in corso.

f) Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 Doveri e diritti degli associati.

a) I Soci sono obbligati:

ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni
e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
di cui al seguente articolo 8;

a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b) I Soci hanno diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

a partecipare all'Assemblea con diritto di voto per l'approvazione
e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti , per la nomina
degli organi direttivi della Associazione, per lo scioglimento
anticipato della Associazione e la devoluzione dell'eventuale
patrimonio residuo;

ad accedere alle cariche associative.

c) Adesione:

l'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto
salvo il diritto di recesso.

Art. 8 Organi dell' Associazione.

a) Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9 L'Assemblea.

a) L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il
versamento della quota, può essere ordinaria o
straordinaria e viene convocata dal Presidente o, in caso
di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente . Ogni
Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro
Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere
più di due deleghe.

b) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed inoltre:

elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Collegio
dei Revisori;

approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente
ad ogni esercizio sociale;

approva l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;

delibera l'entità della quota associativa annuale;

delibera l'esclusione degli associati;

si esprime sui ricorsi relativi alla reiezione di domande
di ammissione di nuovi Associati.

c) L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta
all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
ed ogni qualvolta il Presidente, od almeno la metà dei membri
del Consiglio Direttivo od 1/4 degli Associati ne facciano
richiesta scritta.

d) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto
Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento
dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio
residuo.

e) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute
dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza,
dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro
del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto da inoltrarsi almeno quindici giorni prima della
data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega
tutti i Soci.

g) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea
è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci
intervenuti o rappresentati.

h) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide
quando siano approvate dalla metà più uno dei presenti.

i) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando
siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le
deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà
più uno degli Associati. Per lo scioglimento dell'Associazione
e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto
favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

l) I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura
del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto
l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere
accessibili agli Associati.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo.

a) Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri
non inferiore a tre e non superiore a cinque. I membri del
Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono
rieleggibili per un secondo mandato. Possono far parte del
Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio
Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo
tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere
del periodo di mandato. Nel caso decada oltre la metà dei
membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere
alla nomina di un nuovo Consiglio.

c) Al Consiglio Direttivo spetta di:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

provvedere alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo;

nominare il Presidente qualora ciò non sia stato fatto dallAssemblea;

nominare il Vice-Presidente ed eventualmente un Segretario-cassiere
o tesoriere;

deliberare sulle domande di nuove adesioni;

provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

d) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in
caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di
entrambi dal membro più anziano per età.

e) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni quattro
mesi ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il
Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la
metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume
le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza
dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza
degli intervenuti.

f) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti
a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi
ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e
sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 Il Presidente.

a) Al Presidente, nominato dall'Assemblea (o dal Consiglio
Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell'Associazione
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza
o impedimento le sue funzioni spettano
al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio
Direttivo.

b) Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea
nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle
deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea e dura
in carica due anni. Il Collegio dei revisori, che alla prima
riunione elegge un Presidente al suo interno, accerta la
regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e controlla
i conti consuntivi della stessa accompagnandoli con una
relazione. E' previsto anche il controllo effettuato sui
documenti contabili ed amministrativi da parte di un singolo
Revisore. I Revisori dei Conti possono essere scelti anche
fra soggetti esterni allAssociazione.

Art. 13 Gratuità delle cariche associative.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente
art. 2.

Art. 14 Intrasmissibilità della quota sociale.

La quota sociale o contributo associativo, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non
rivalutabile.

Art. 15 Divieto di distribuzione degli utili.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita della Associazione, salvo che le destinazione
o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 16 Norma finale.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio
verrà devoluto ad altre Associazioni operanti in identico
o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile,
salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto
si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge
vigenti in materia.

Il Segretario Il Presidente